
La L.U.de.S è stata legalmente autorizzata, con delibera governativa, ai sensi dell'Art. 14 cpc 2 e cpv 3 della legge cantonale sull'Università: E' necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato* per usare nel Cantone la denominazione "università", "istituto universitario" e simili da parte di enti pubblici e privati che svolgono attività di insegnamento e attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito l'Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.
*Consiglio di Stato deve intendersi Governo Cantonale.